Pena l'esclusione della procedura, ciascun concorrente deve possedere i seguenti requisiti:
a. avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come segue:
Categorie d'opera codice ID. Opere Importo Categorie «V» * 2
Edilizia E.10; G=1,2 — 3 570 000 EUR
Strutture SO3; G=0.95 — 510 000 EUR
Impianti Idrico-Sanitari IA.01; G=0,75 — 1 020 000 EUR
Impianti di riscaldamento e climatizzazione IA.02; G=0,85 — 2 550 000 EUR
Impianti Elettrici e speciali IA.03; G=1,15 — 2 550 000 EUR
b. l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni 2 incarichi di progettazione, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore al 0,6 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per i seguenti importi:
Categorie d'opera codice ID. Opere Importo Categorie «V» * 0,6
Edilizia E.10; G=1,2 — 1 071 000 EUR
Strutture SO3; G=0.95 — 153 000 EUR
Impianti Idrico-Sanitari IA.01; G=0,75 — 306 000 EUR
Impianti di riscaldamento e climatizzazione IA.02; G=0,85 — 765 000 EUR
Impianti Elettrici e speciali IA.03; G=1,15 — 765 000 EUR
c. numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), per un numero medio annuo non inferiore 10 unità, compreso i professionisti singoli o associati. In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti finanziari e tecnici di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 lettere a) e c) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Per i raggruppamenti temporanei, il requisito di cui al punto III.2.3), lettera b), non è frazionabile, con riferimento al singolo servizio, con la conseguenza che il singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno solo dei membri del raggruppamento temporaneo di imprese. Il numero minimo del gruppo di lavoro inteso come persone fisiche e distinte è fissato in n. 6 persone.