Requisiti di ordine generale
I partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori economici devono essere in possesso ai sensi del comma 3 dell'articolo 83, del D.Lgs. 50/2016:
— iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
— per i cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, prova di iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di residenza.
L'operatore economico deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) facenti parte della struttura di progettazione, di professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi, o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
a. un ingegnere o un architetto in qualità di responsabile della commessa e di coordinatore dell'attività di progettazione integrale e coordinata;
b. un architetto;
c. un ingegnere ovvero un perito elettrotecnico
d. un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la salute nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle seguenti figure professionali tra quelle previste:
a. l'architetto di cui alla lettera a con l'architetto di cui alla lettera b;
b. l'ingegnere di cui alla lettera a con l'ingegnere di cui alla lettera c;
c. il soggetto abilitato al coordinamento della sicurezza di cui alla lettera d con uno qualsiasi dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c), purché in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/2008.