1) l'appalto è indetto in attuazione della determinazione dirigenziale n. 797 del 6.4.2018;
2) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
3) ai sensi dell’art.103 D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all'art. 93 comma 2 e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 % dell’importo contrattuale;
4) la Stazione Appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 110 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;
5) il concorrente deve indicare, nel Documento di gara unico europeo, Parte II, lettera D:
— per le prestazioni principali, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
— per le prestazioni secondarie, le prestazioni che intende subappaltare, limitatamente alle attività per le quali è consentito il subappalto ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
In entrambi i casi, ai sensi dell'art. 105 comma 6, è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori;
6) il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Tutte le controversie, relative all'esecuzione del contratto, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, saranno attribuite all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Rimini;
7) per i pagamenti trova applicazione l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.